A inizio anno abbiamo assistito all'introduzione di un nuovo reato nel codice penale: il reato di atti persecutori, comunemente detto "stalking" ( letterlamente: perseguitare ).
Con la previsione di questa nuova fattispecie penale, il legislatore ha deciso di tutelare tutte quelle situazioni legate a comportamenti assillanti ed invasivi della vita altrui realizzati mediante la reiterazione insistente di condotte intrusive come telefonate, pedinamenti, appostamenti, finoalla realizzazione di condotte integranti di per sé reato (minacce, ingiurie, danneggiamenti, aggressioni fisiche)., condotte che fino al febbraio 2009 non trovavano, appunto, tutela.
Inoltre, dato che la pena prevista per le minacce non rendeva possibile l'applicazione di misure cautelari al vero o presunto tale molestatore, accadeva che chi subiva tali comportamenti non potesse proprio fare nulla, se non subire ancora.
Il d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, invece, ha introdotto l'art. 612 bis c.p. che vi riporto qui integralmente:
Art. 612-bis. Atti persecutori.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' quando il fatto e` connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
Nonostante sia stato da poco introdotto, la dottrina e la giurisprudenza si sono già sbizzarrite sul tema e, per completezza, vi riporto i link di alcune sentenze ed articoli di dottrina molto interessanti http://www.altalex.com/index.php?idnot=45983&idstr=20 che chiariscono i confini del reato in esame.
Come si può leggere nella sentenza del Tribunale del Riesame di Bari (accessibile tramite il link che vi ho indicato ) perchè possa parlarsi di stalking è necessario che ricorrano questi tre elementi;
- il ripetersi della condotta: gli atti e comportamenti volti alla minaccia o alla molestia devono essere reiterati;
- i comportamenti devono essere intenzionali e finalizzati alla molestia;
- occorre che i suddetti comportamenti abbiano l'effetto di provocare disagi psichici, timore per la propria incolumità e quella delle persone care, pregiudizio alle abitudini di vita.
Già dalla lettura di questo elenco è facile scorgere la differenza col reato di minacce e molestie ma ho trovato una massima giurisprudenziale che chiarisce ancor meglio i confini esistenti tra i due reati: il quid pluris che caratterizza il reato di atti persecutori rispetto alle minacce ed alle molestie, in sintesi, è costituito da due elementi: a) la reiterazione delle condotte, sicché l’illecito può ascriversi nel novero dei reati abituali;
b) la produzione di un grave e perdurante stato di ansia o di paura o di un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da una relazione affettiva o una alterazione, non voluta, delle proprie abitudini di vita. Si tratta, quindi, di un delitto di danno e di evento, sebbene la norma, richiedendo la determinazione di uno stato di ansia “grave” o di un “fondato” timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto sembra evocare una valutazione di idoneità ex ante della condotta.Il dolo richiesto è generico e deve necessariamente ricomprendere anche la rappresentazione dell’evento quale conseguenza della reiterata abituale voluta dal suo autore.
Tribunale Napoli, sez. IV, ordinanza 30.06.2009
La massima è di agevole e facile comprensione: nel reato di "stalking" viene ingenerato nella vittima uno stato di continua paura attraverso il ripetersi di condotte di minaccia o molestia. Basta sfogliare i quotidiani o ascoltare i telegionali per rendersi conto di quanto siano diffusi questi comportamenti.
Che fare, allora, in presenza di tale condotte? rivolgersi senza alcun timore alle Autorità Giudiziarie, presentando querela.
Tra l'altro, trattandosi di reato punito con pena massima di 4 anni ( quindi superiore al limite di tre anni previsto per le misure cautelari ) è prevista l'applicazione di misure cautelari ( arresti domiciliari od obbligo di dimora, ad esempio ) sempre che ovviamente ricorrano i requisiti menzionati negli art. 272 e segg. del c.p. p. ( tra cui in primis gravi indizi di colpevolezza ).
Questo articolo, un po' tecnico, mi è "servito" per ricordarvi di NON AVERE PAURA: adesso c'è una tutela anche per una fattispecie rimasta troppo tempo in ombra.
Avv. Francesca Quaglia- Redazione Promiseland.it